sabato 12 maggio 2012

Incidenti stradali: sommaria descrizione dell'attività di rilievo

Quando si parla di circolazione stradale, una delle prime cose che viene in mente più o meno a tutti è il fenomeno incidente stradale. Ma cosa vuol dire questa frase? Andando a guardare tutte le norme di diritto positivo noteremo che non esiste una definizione giuridica, persino nel codice della strada. Per trovare qualcosa bisogna andare a leggere addirittura la Convenzione di Vienna del 1968 la quale dice che esso è: "un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone". Detto questo vediamo cosa il d.lgs 285/92 (C.d.S.) prevede in caso di incidenti stradali, ebbene, inizio con il dirvi che dice molto poco, ma veramente molto poco, si limita a dire all'art. 11 del C.d.S. comma 1 lettera b, che il rilevamento degli incidenti stradali costituisce uno dei compiti della polizia stradale (qui intesa non come specialità della Polizia di Stato ma come funzione che è propria, normalmente, di tutte le forze di polizia). Dalla lettura di questo articolo si evince subito l'obbligatorietà del rilevamento dell'incidente a prescindere dal fatto che vi siano o meno feriti e se si è chiamati dagli interessati o perché si era di passaggio e si è accertato l'evento; bisogna sempre procedere ai rilievi altrimenti si potrebbe integrare il reato di omissione di atti d'ufficio, a maggior ragione se è con feriti potendo, in futuro, iniziare eventuali procedimenti penali. Sempre l'art. 11 al comma 4 dice che: "Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi", questo comma dice indirettamente tante cose, non proprio come rilevare l'incidente tecnicamente ma sicuramente ci fa capire che l'organo di polizia stradale deve: ricostruire la dinamica dell'incidente, quando possibile ovviamente, acquisire i dati dei conducenti e di tutte le altre persone coinvolte nel sinistro, i dati dei veicoli nonché le relative coperture assicurative. Non dice altro, non dice che bisogna procedere ai rilievi planimetrici, né a rilievi fotografici, niente di niente, ma lascia libero arbitrio agli agenti di procedere come meglio ritengono per poter ricostruire nel migliore dei modi l'esatta dinamica dell'incidente, qui subentra l'esperienza professionale, la preparazione, la volontà di operare bene e comunque le disposizioni interne che il comando di appartenenza da per rilevarli mettendo a disposizione degli stessi operatori un'adeguata modulistica. Un profano potrebbe effettivamente dire, se il codice della strada non dice altro allora vuol dire che alla fine rilevare un incidente è cosa che possono fare tutti, non è proprio così, le norme, in genere, vanno lette in modo sistematico con altre, come fossero un puzzle, faccio alcuni esempi per rendere meglio l'idea:

  1. uno degli obblighi della polizia stradale (art. 11 comma 1 lettera a) è quello di accertare eventuali violazioni in materia di circolazione stradale, ora se c'è stato un incidente stradale, molto probabilmente vi è stata una violazione a qualche norma del c.d.s. (non sempre perché ci possono essere incidenti non dipendenti dalla colpa degli utenti della strada), pertanto l'agente dovrà ricostruire l'incidente e procedere alle relative contestazioni permettendo così di aiutare le persone non responsabili ad essere risarcite dei danni subiti. Inoltre, come espressamente previsto dal C.d.S., esso va integrato con la legge 689/81, il quale art. 13 permette, ai fini degli accertamenti delle violazioni amministrative, di acquisire informazioni da chiunque, di procedere ad ispezioni e controlli sulle cose, ecc.
  2. quanto detto al punto 1 può essere valido in caso di incidenti stradali senza feriti, ma se invece ve ne sono? O addirittura muore qualcuno? La situazione si complica un pò, nel senso che subentra una vera e propria attività di polizia giudiziaria (la quale funzione è quella di acquisire le fonti di prova per l'accertamento del reato e metterle a disposizione del P.M., unico e vero titolare dell'azione penale). Ma in cosa consiste questa attività di p.g.? Come detto poc'anzi acquisire le fonti di prova, ma se manca una condizione di procedibilità? Nel senso che non si deve procede d'ufficio ma solo su querela di parte? Come spesso accade negli incidenti con feriti, dove la querela deve arrivare entro 90 giorni dalla notizia del fatto. Che facciamo? Se non raccogliamo subito le varie fonti di prova rischiamo di perderle, cioè posizione dei veicoli (accertamento urgente dello stato dei luoghi, con discrezionale sequestro probatorio dei veicoli,  art. 354 c.p.p.), sommarie informazioni rese da persone in grado di riferire in merito all'incidente nonché loro identificazione (artt. 349 e 351 c.p.p.), tutto quello che può essere utile come fonte di prova anche nominando ausiliari di p.g. (art. 348 c.p.p.), ecc., ma come dicevo prima manca la condizione di procedibilità, che comunque può sopraggiungere in un momento successivo, ecco allora che interviene l'art. 346 c.p.p. il quale ci dice che possiamo procedere a compiere atti previsti dall'art. 348 c.p.p. e seguenti in casi come questi.
Ma non è finita qui, un altro articolo (il 21 del regolamento di esecuzione del c.d.s.) ci dice che in caso di incidente con morti, le informazioni di cui al comma 4 art. 11 vengono rilasciate previo nulla osta dell'autorità giudiziaria e in caso di incidente con lesioni a persone esse vanno rilasciate in pendenza di un procedimento penale previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Come potete notare il rilevamento degli incidenti stradali prevede un coordinamento di molte norme che si trovano dislocate in vari testi, codice della strada, codice penale, di procedura penale, leggi sul procedimento delle sanzioni amministrative, persino il codice civile e di procedura civile. Quindi non è facile ,come potrebbe sembrare, rilevarli, anzi, tutt'altro. 

Detto questo parliamo del perché bisogna rilevare gli incidenti. Si rilevano perché qualcuno ha causato un incidente e quindi bisogna accertare le responsabilità amministrative, civili e/o penali, permettendo, con l'applicazione delle varie sanzioni di correggere il comportamento scorretto di chi ha sbagliato tutelando quel bene giuridico che è la regolare circolazione stradale la cui messa in pericolo incide notevolmente sullo Stato e i suo cittadini. Inoltre chi ha causato dei danni derivanti dalla circolazione stradale dei veicoli ha l'obbligo di risarcire il danneggiato, di tasca propria o tramite assicurazione, quindi l'intervento della polizia stradale ha la funzione di prevenire truffe ai danni delle compagnie assicurative.

Questa non è una guida ma una semplice riflessione su cosa sono gli incidenti stradali, su cosa vuol dire rilevarli, su come sia difficile e di grande impatto emotivo. In ogni caso è un'attività altamente professionale e qualificante.

Giuseppe Falcone
Agente ribelle

Nessun commento:

Posta un commento