giovedì 10 maggio 2012

Conoscere il Codice della Strada: la guida in stato di ebbrezza e i giovani

Come iniziare un articolo che parli di guida in stato di ebbrezza? Parlando dei morti che ci sono ormai non più solo il week end ma praticamente tutti i giorni, oppure parlando di come lo Stato, gli agenti della polizia stradale (Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia di Stato, ecc) cercano di contrastare questa epidemia, perché ormai di questo si tratta, un'epidemia che dilaga peggio di un virus aeriforme. Io inizio dicendo che questo problema è comune a tutti i paesi del mondo, la differenza sta solo nel modo in cui la legge interviene. In America per esempio vieni immediatamente arrestato se guidi in stato di ebbrezza, indipendentemente dal tasso alcolemico. In Italia non è così, con il tempo pensavo che la reazione normale di un paese di fronte ad un bollettino di guerra fosse quella di inasprire in modo determinante la normativa, introducendo istituti per i casi di recidiva, quali la revoca a vita della patente, come l'arresto in flagranza di reato per un tasso alcolemico molto alto, eppure non è così, il legislatore ha avuto nel corso degli anni un atteggiamento epilettico, da inasprimenti (peraltro sempre lievi) a depenalizzazioni delle varie figure di reato. Ora l'ultima modifica ha introdotto, con un nuovo articolo, il 186 bis del Codice della Strada, cioè la tolleranza zero nei confronti di alcune categorie di conducenti:

  • i minori di anni 21;
  • chi ha la patente da meno di 3 anni;
  • i conducenti di autoveicoli con m.p.c. superiore a 3,5 tonnellate;
  • i conducenti professionisti.
cosa vuol dire questo? Che queste categorie non possono risultare con un tasso alcolemico superiore allo zero, cioè tolleranza zero, praticamente non può bere prima di mettersi alla guida. Cosa comporta la violazione di questa norma? La commissione di un reato? No, solo sanzioni amministrative, quindi una sanzione pecuniaria oltre a sanzioni accessorie. Non solo ma la prima ipotesi dell'art. 186 del C.d.S. che prima era reato è stato depenalizzato, quindi solo sanzione amministrativa, riassumendo:

  • da 0,00 a 0,50 g/l di alcol = sanzioni amministrative solo per le categorie elencate sopra (art. 186 bis);
  • da 0,50 a 0,80 g/l di alcol = sanzioni amministrative per tutti (per le categorie sopra elencate è previsto un aumento della sanzione come aggravante) artt. 186 comma 2 lettera a + 186 bis;
  • da 0,80 a 1,50 g/l di alcol = reato, denuncia all'autorità giudiziaria per tutti (per le categorie sopra elencate è previsto un aumento delle pene previste aumentate come aggravante) artt. 186 comma 2 lettera b + 186 bis;
  • superiore ad 1,50 g/l di alcol =  reato, denuncia all'autorità giudiziaria per tutti (per le categorie sopra elencate è previsto un aumento delle pene previste aumentate come aggravante) artt. 186 comma 2 lettera c + 186 bis;
Ovviamente c'è sempre il rifiuto a sottoporsi all'accertamento con l'etilometro che comporta la denuncia e l'applicazione delle sanzioni previste per l'art. 186 comma 2 lettera c del C.d.S.

Come potete notare la normativa è alquanto complessa, io mi sono soffermato in modo generico sul tema, ma ve lo posso assicurare, e gli addetti ai lavori, i colleghi, lo sanno. Io mi auguro che il Parlamento operi in favore della sicurezza stradale e non di quelle lobby che rappresentano gli interessi dei venditori di alcol o dei locali serali e notturni. Inoltre ragazzi, se guidate non bevete, se bevete non guidate, vi raccomando.





Giuseppe Falcone
Agente ribelle

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